martedì 22 giugno 2010

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 52/e

E' sempre interessante vedere le mille conseguenze dell'introduzione delle nuove tecnologie nella sclerotica burocrazia italiana...

RISOLUZIONE N. 52/E
Roma, 17 giugno 2010
OGGETTO: Interpello ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212 del 2000 –
conservazione elettronica dei titoli di acquisto di beni agevolati

Con l’interpello specificato in oggetto, concernente l’interpretazione del D.M. 23 gennaio 2004, è stato esposto il seguente

QUESITO
ALFA S.r.l. gestisce, a norma del D.M. 23 gennaio 2004, il processo di conservazione sostitutiva dei documenti contabili e fiscali delle società del
Gruppo BETA, di cui fa parte, avvalendosi di un outsourcer esterno.
Il Gruppo BETA beneficia delle agevolazioni fiscali, riconosciute sotto forma di crediti d’imposta, come previste, tra le altre, dalle leggi n. 388 del 2000 e n. 296 del 2006, nonché di altri finanziamenti e contributi nazionali ed europei.
Per la rendicontazione delle spese agevolate, deve essere prodotta idonea documentazione probatoria cartacea, con apposizione sulle fatture passive, in originale cartaceo, di un timbro di “annullamento” con un testo riportante l’indicazione del progetto di riferimento e la spesa finanziata.
Qualora l’agevolazione sia ripartita in più annualità ovvero la spesa effettuata assuma rilevanza, sia ai fini del riconoscimento di un beneficio fiscale, sia per l’erogazione di un contributo o di un finanziamento, sulla fattura passiva possono essere apposti, nel corso delle diverse annualità, più timbri di “annullamento”.
La società istante intende procedere alla conservazione sostitutiva, di cui all’articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2004, delle fatture passive (o degli altri titoli di spesa). Tale scelta, tuttavia, impedirebbe la materiale apposizione dei timbri Direzione Centrale Normativa “di annullamento”, necessari per attribuire rilevanza alle spese sostenute, atteso che la fattura passiva cartacea, una volta dematerializzata e conservata in modalità sostitutiva (previa apposizione della firma digitale e della marca temporale), sarebbe distrutta.
Al fine di ovviare al problema, l’interpellante chiede se sia corretto procedere alla creazione di un timbro informatico (c.d. timbro virtuale) contenente le medesime informazioni del timbro cartaceo, da collegare al
documento agevolato dematerializzato e da conservare a norma del citato D.M. 23 gennaio 2004. Tale procedura sarebbe strutturata in modo tale da gestire le timbrature anche su bandi di finanziamento europei, nazionali e regionali.
In particolare, si chiede se il documento di spesa dematerializzato e i timbri informatici ad esso collegati possano validamente rendicontare il tipo di agevolazione, contributo o finanziamento di cui si è usufruito, nonché la misura del beneficio medesimo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’istante intende procedere alla conservazione sostitutiva ex articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2004 delle fatture d’acquisto (o di altro titolo di spesa), previa acquisizione della relativa immagine, apposizione della firma digitale e della marca temporale a cura del responsabile della conservazione, e successiva
distruzione del documento cartaceo.
Al fine di adempiere, comunque, all’obbligo di timbratura delle fatture, richiesto dalle singole disposizioni che prevedono le agevolazioni fiscali in argomento, l’istante intende apporre timbri virtuali sulle fatture
“dematerializzate”, utilizzando la seguente procedura:
a) creazione di un timbro virtuale, ossia di un documento informatico equivalente al timbro utilizzato per le fatture cartacee, contenente le medesime informazioni di riferimento da associare alla fattura timbrata, da trasferire insieme a questa in conservazione sostitutiva;
b) individuazione dell’elenco di fatture da sottoporre al processo di timbratura virtuale (c.d. collezione di fatture);
c) individuazione dell’importo di spesa da dichiarare ai fini dell’agevolazione, a fronte di ogni fattura. La funzione fornirebbe anche il totale in precedenza dichiarato per la medesima fattura risultante da precedenti
timbrature;
d) processo di timbratura: ossia selezione del timbro da utilizzare e collezione delle fatture da timbrare. In tal modo, la fattura ed il relativo timbro virtuale di annullamento sarebbero associati in maniera inscindibile, anche a valere per l’eventuale esibizione. Ad ogni timbratura il sistema assegnerebbe un numero progressivo di protocollo;
e) creazione del registro dei protocolli di timbratura: i protocolli di timbratura confluirebbero in un apposito registro dei protocolli (documento prodotto in ambito DMS con periodicità annuale). La data di riferimento sarebbe determinata dalla data di esecuzione del processo di timbratura, mentre il numero di protocollo non si azzererebbe al cambio anno;
f) conservazione sostitutiva dei timbri con un lotto specifico;
g) conservazione sostitutiva del registro dei protocolli di timbratura con un lotto specifico, da produrre con cadenza annuale.
La dematerializzazione del documento di spesa e l’apposizione del timbro virtuale non consentirebbe di esibire la fattura senza il relativo timbro virtuale associato; ciò significa che l’utente del sistema di conservazione sostitutiva sarebbe obbligato a recepire l’insieme dei documenti (fattura e connesse timbrature).
Nel caso in cui fossero richieste le copie cartacee delle fatture, la loro conformità all’originale sarebbe attestata in tutte le componenti, ivi compresi quindi gli associati timbri virtuali, dal pubblico ufficiale autorizzato a norma dell’articolo 23, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Preliminarmente, si osserva che l’articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e l’articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, hanno introdotto il credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nelle aree svantaggiate.
In relazione a tale agevolazione, con le circolari del 18 aprile 2001, n. 41/E e del 11 aprile 2008, n. 38/E, è stato chiarito che l’impresa beneficiaria deve apporre su ciascun titolo di spesa (ossia sulle fatture, sui contratti e su ogni altro documento dal quale risulti l’acquisizione, anche in locazione finanziaria, del bene agevolato), con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la seguente dicitura: “Bene acquistato con il credito di imposta di cui all’articolo 8 della L. 388/2000 (…)” ovvero “spesa agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 271-279, della legge 296/2006 (…)”.
La società istante – che gestisce il processo di conservazione sostitutiva dei documenti per le società del gruppo di cui fa parte (alcune delle quali beneficiano dell’agevolazione sopra richiamata) – intende procedere alla conservazione sostitutiva dei titoli che documentano la spesa agevolata e, in seguito, creare i documenti informatici (timbri virtuali) da collegare a ciascuno dei suddetti titoli.
La procedura proposta sarebbe analoga, ad avviso dell’istante, a quella ammessa dalla scrivente con la circolare del 19 ottobre 2005, n. 45/E, in tema di integrazione delle fatture di acquisto intracomunitarie.
Il documento di prassi richiamato fa riferimento, in particolare, alle fatture elettroniche d’acquisto di merce da un operatore intracomunitario, le quali devono essere integrate con l’indicazione degli elementi che concorrono alla formazione della base imponibile dell’operazione, nonché dell’ammontare
dell’imposta. Ai fini dell’integrazione della fattura, la citata circolare, paragrafo 2.7.2, chiarisce che il cessionario, non potendo modificare la fattura ricevuta, deve emettere un documento in forma elettronica, da allegare alla fattura originaria, rendendolo immodificabile mediante l’apposizione del riferimento
temporale e della firma elettronica qualificata.
Con riguardo alla fattispecie in esame, si è in presenza di fatture d’acquisto o di altri titoli di spesa analogici da sottoporre a conservazione sostitutiva; tali documenti devono essere timbrati, ossia devono contenere
l’indicazione della spesa agevolata e della normativa di riferimento, al fine di usufruire del credito d’imposta previsto per l’acquisto del bene agevolato.
L’obbligo di timbratura, richiesto in via di prassi dalle richiamate circolari n. 41/E del 2001 e n. 38/E del 2008, è diretto a garantire il regolare esercizio dell’azione di controllo sul regime agevolativo e, in particolare, sul rispetto del divieto di cumulo di cui agli articoli 8, comma 1, della legge n. 388 del 2000 e 1,
comma 272, della legge n. 296 del 2006.
In altre parole, la timbratura apposta sulla fattura passiva rappresenta un elemento necessario della stessa solo ai fini dell’attribuzione dell’agevolazione in argomento.
Con riguardo alla conservazione sostituiva dei documenti analogici (articolo 4 del D.M. 23 gennaio 2004), si ricorda che occorre acquisire la corretta immagine degli stessi, sia tramite la scansione del documento analogico, sia con altre modalità che garantiscano la rappresentazione fedele, corretta e veritiera del
contenuto rappresentativo del documento stesso (cfr. risoluzioni 30 luglio 2009, n. 196/E e 13 agosto 2009, n. 220/E). I documenti analogici devono essere conservati e, a richiesta degli organi accertatori, esibiti fino a che non sia completata la procedura di conservazione sostitutiva, che termina con l’apposizione della marca temporale e della firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione (cfr. risoluzione 30 luglio 2009, n. 195/E).
Considerato che tale procedura di conservazione può essere effettuata in qualunque momento, è possibile conservare in modalità sostitutiva i titoli di spesa una volta che ciascuno di essi sia completo delle necessarie timbrature apposte in modalità analogica.
In alternativa, si ritiene, tuttavia, ammissibile la procedura proposta dalla società interpellante, sempre che sia assicurata l’immodificabilità del documento originario (sottoposto a conservazione sostitutiva) e dei documenti informatici di timbratura ad esso correlati e, inoltre, sia garantita l’univoca correlazione tra i dati contenuti nei documenti di spesa e quelli riportati nei predetti timbri.
In particolare, al fine di completare ciascuna fattura passiva – già conservata – con la relativa timbratura, il cessionario potrà emettere uno o più documenti informatici di timbratura, da collegare a ciascuna fattura già
conservata, mediante apposizione del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata, e da conservare ai sensi dell’articolo 3 del D.M. 23 gennaio 2004. A tal riguardo, si ricorda che il processo di conservazione dei documenti informatici termina con l’apposizione della marca temporale e della
firma elettronica qualificata da parte del responsabile della conservazione.
Dai dati dell’istanza emerge, inoltre, che, nell’ambito della procedura ipotizzata, il collegamento tra la fattura passiva “dematerializzata” e il documento informatico di timbratura sarebbe assicurato mediante assegnazione
di un numero progressivo di protocollo ad ogni timbratura, nonché l’istituzione di un registro di protocollo da sottoporre a conservazione sostitutiva.
Si è dell’avviso, in proposito, che ai fini dell’attività di controllo debba essere comunque garantita, anche tramite la consultazione del registro di protocollo, la possibilità di individuare agevolmente quali siano le fatture o gli altri documenti di spesa oggetto di timbratura e tutti i timbri ad essi collegati.
Si osserva, infine, che ai sensi dell’articolo 23, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le copie su supporto cartaceo dei documenti informatici sono idonee a sostituire “ad ogni effetto di legge” gli originali informatici da cui sono tratte qualora il pubblico ufficiale attesti la loro conformità agli originali “in tutte le sue componenti”; ciò significa che, nel caso di specie, al fine di ottenere gli effetti sopra richiamati, occorrerà l’intervento del pubblico ufficiale per ottenere la copia cartacea dell’originale della fattura
“dematerializzata” (o di altro documento di spesa) nonché dell’originale del documento informatico di timbratura ad esso associato.
***
Le Direzioni regionali e provinciali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici

martedì 2 marzo 2010

Spostare un blog da blogspot a dominio

Ho voluto cedere alla tentazione di provare a spostare un blog su piattaforma blogspot ad un mio dominio.


    Ovvero, a fare in modo che il blog che normalmente si raggiunge come mioblog.blogspot.com, diventi accessibile attraverso l'indirizzo www.mioblog.it.

    Le istruzioni sembrano semplici... si trovano qui: http://www.google.com/support/blogger/bin/answer.py?hl=it&answer=55373 :

    How do I use a custom domain name on my blog?

    Note: The setup process for newly-purchased domains may take up to 24 hours.
    Publishing on Blog*Spot is the fastest and easiest way to use all of Blogger's great features. (And for free, no less!) If you don't care to have blogspot.com in your blog's address, though, you can get a domain of your own. We'll continue to host all your content as before, but it will be displayed at your new address. (Unlike FTP publishing, which requires you to buy both a domain name and a hosting service.)

    Choose and Register Your Domain

    The first thing you'll need to do is to choose a domain name, like example.com and register it. You can register domain names from any of a number of different registrars, and you can use .com, .org, .net or any other valid addresses. Remember: you only need to get the domain name; you don't have to pay extra for hosting service. The easiest way to register a domain is to buy your domain directly through Blogger. If you go this route, we'll automatically configure all of your relevant DNS settings and attach your new domain to your existing blog immediately.

    Update the DNS Settings

    DNS stands for Domain Name System, and a DNS server determines what site a given address takes you to. So far, you have a domain name but none of the servers on the internet know what to do with it yet. To take care of this, you need to do two things:
    • Create a CNAME record for your blog's address, which should be a subdomain of the form www.example.com.
      To create a CNAME record for your domain with the DNS, associating your domain with ghs.google.com. The exact procedure for doing this varies depending on your domain registrar, but you can find instructions for many common registrars here. If yours isn't listed, or if you run into other difficulties, you can contact your registrar directly and they'll be able to help you out.
    • Create 'A' NAME records for your naked domain (blog.com)
      Creating A records for your naked domain is important as it allows Google to redirect people who use in your naked domain name (blog.com) to your blog page (www.example.com). If you do not do this, visitors who leave off the www will see an error page.
      There are four separate A records you will create, and can be done from the same control panel you accessed your CNAME records. Simply point your naked domain (example.com, without the 'www') to each of the following IP addresses:



    216.239.32.21
    216.239.34.21
    216.239.36.21
    216.239.38.21

    Ebbene, ho provato a seguire il tutto passo passo...

    • ho registrato il dominio (NOTA: solo dominio e relativa gestione DNS, senza nessunissimo servizio accessorio di housing/hosting/email o chissà che altro... è un qualcosa che, complessivamente, non dovrebbe costare più di una dozzina di euro all'anno)
      C'è la possibilità di acquistare il servizio anche attraverso Blogspot (e costa pure poco: dieci svalutatissimi dollari all'anno...), ma non è possibile farlo per domini .it, per i quali bisogna necessariamente rivolgersi ad altri mantainer.
    • ho cercato di cambiare le impostazioni del DNS come sopra spiegato; dopo aver sbattuto per mezz'ora la testa contro il control panel della gestione del DNS, ho finito per contattare l'assistenza del mantainer.
      Ed ho scoperto che semplicemente NON SI POTEVA fare attraverso il control panel messo a disposizione dell'utente medio. Doveva farlo il mantainer, a mano.
    • lo hanno fatto (gratis), e 36 ore dopo il DNS si era propagato correttamente: su qualsiasi pc digitassi il mio dominio, ottenevo un messaggio di errore di google... il che è corretto.
    • a questo punto, sono tornato sul control panel di Blogspot, ed ho reindirizzato il blog sul nuovo dominio.
      Attenzione che, anche se non pare esserci un motivo ragionevole e plausibile, il reindirizzamento non è immediato, e può impiegare un po' di tempo (nel mio caso, comunque meno di un'ora).
      Quindi, all'inizio sarete nel panico perchè otterrete un messaggio di errore sia sul nuovo indirizzo che sul vecchio indirizzo blogspot... tranquilli, ed aspettate fiduciosi. Alla fine funzionerà tutto!

    giovedì 11 febbraio 2010

    inserire link commenti blogger

    Se inseriamo un link in un commento ad un blog su piattaforma Blogger nella forma "normale" (ovvero copincollandolo semplicemente dalla barra degli indirizzi), questo link purtroppo non sarà cliccabile.
    Ovvero un navigatore, se vorrà visitare il nostro link, sarà costretto ad un fastidioso copia-incolla...

    Se invece vogliamo inserire un link cliccabile direttamente, dovremo farlo inserendo il codice HTML completo, nella seguente forma:

    <a href="indirizzo">testo</a>

    lunedì 18 gennaio 2010

    convertitori pdf gratuiti

    Eccovi una serie di tool, disponibili gratuitamente on-line, ch permettono di generare file .pdf:

    ZamZar

    PDF converter

    PDF Online

    PrimoPDF

    Neevia Technology

    Kinati 2PDF

    mercoledì 13 gennaio 2010

    trucchi Farmville 2 - come trovare nuovi vicini

    Ieri ho spiegato perchè conviene avere il maggior numero possibile di vicini in Farmville.

    Vediamo oggi come fare per trovarli.

    Ovviamente fare opera di proselitismo tra i propri amici è la prima cosa da fare; ma è anche quella più faticosa, e meno veloce.

    Molto meglio farsi amico in Facebook qualcuno che gioca già a Farmville: molto più veloce, molto più efficace, molto meno faticoso.

    E come fare per trovare nuovi amici in Facebook che giocano a Farmville?

    Esistono dei gruppi appositi, nei quali iscriversi e poi richiedere l'amicizia dei partecipanti al solo fine di diventare vicini in Farmville.

    Il più numeroso e frequentato (e quindi quello che garantisce maggior successo) è FarmVille Auto Add Neighbors. Diventane fan, e segui le istruzioni.

    Però, una volta che hai decine di amici in Facebook dei quali non te ne frega nulla, se non come vicini di Farmville, come fare ad evitare che ti seppelliscano la tua personale home page sotto i loro inutilissimi post, rendendoti così impossibile identificare i post dei tuoi VERI amici?
    Semplice: scegli uno qualsiasi dei post di questi "amici fittizi di Farmville", clicca su "nascondi" a fianco del relativo post, conferma che vuoi nascondere i post di quel certo utente... et voilà, scompariranno tutti per sempre dalla tua home page!

    martedì 12 gennaio 2010

    trucchi Farmville 1 - aumenta il numero dei tuoi vicini

    Con questo post inizio una serie dedicata ai trucchi e trucchetti per il popolarissimo gioco "Farmville", nato per esser accessibile attraverso Facebook ma adesso utilizzabile anche all'indirizzo diretto www.farmville.com.

    Primo trucco:
    Invita i tuoi amici ad essere tuoi vicini ("neighbors"), ed aumenta il più possibile il numero dei vicini.
    Questo ha moltissimi vantaggi:

    • Avere molti vicini ti aiuterà a guadagnare nastri ("ribbons"), guadagnando così anche qualcosina di extra, sia come monete che come punti esperienza. 
    • Ti consentirà di sbloccare la possibilità di allargare le dimensioni della tua fattoria.
    • Avere molti vicini significa avere molte opportunità che "vengano a farci visita" e ci aiutino fertilizzando le nostre coltivazioni
    • Aumentano le possibilità di ricevere regali
    • Aumentano le possibilità di raccogliere "mistery eggs"
    • Ed aumentano infine le possibilità di aiutare i vicini, guadagnando monete.

    giovedì 7 gennaio 2010

    riparazione notebook fai-da-te notebook

    Un po' di risorse assortite per la riparazione fai-da-te dei principali notebook:

    Service manuals ed esplosi per notebook Vaio, HP, Compaq, IBM Thinkpad, Toshiba, Dell, Acer

    Il blog Laptoprepairhelp: una miniera d'oro

    Irisvista: guida dettagliata allo smontaggio dei notebook Toshiba

    reparir4laptop: un'altra ampia libreria di manuali per lo smontaggio e la riparazione di notebook di tutte le principali marche

    Buon lavoro!